Con la legge 17 dicembre 2021 n. 215, in vigore dal 21 dicembre 2021, sono state introdotte nuove disposizioni che impattano direttamente nella gestione della sicurezza in azienda.
Di seguito si riporta una breve descrizione delle modifiche introdotte con le nostre indicazioni per un efficace applicazione.
Formazione obbligatoria dei datori di lavoro
L’articolo 37 comma 7 introduce l’obbligo di formazione anche per i datori di lavoro e un aggiornamento periodico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; entro il 30 giugno 2022, sarà emanato un accordo della conferenza permanente Stato Regioni, che stabilirà durata, contenuti e modalità della formazione obbligatoria.
Registrazione dell’addestramento dei lavoratori
L’articolo 37 comma 5 precisa la definizione di addestramento ovvero attività che consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale ma anche nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
L’addestramento deve essere registrato al fine di dimostrare sia l’avvenuta erogazione che l’efficacia dello stesso. Si ritiene pertanto necessaria una registrazione delle attività di addestramento con la firma dei partecipanti nonché del criterio di verifica dell’ apprendimento, utilizzato dal Docente.
Verifica finale di apprendimento della Formazione
L’art. 37 comma 2 stabilisce che la verifica di apprendimento sarà obbligatoria per la formazione di Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e lavoratori; entro il 30 giugno 2022, sarà emanato un accordo della conferenza permanente Stato Regioni, che stabilirà le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si evidenzia la necessità di verificare l’efficacia anche della formazione somministrata durante la normale attività lavorativa.
Modalità e frequenza della formazione dei Preposti
L’art. 37 comma 7-ter prevede che le attività formative dovranno essere effettuate esclusivamente in presenza e con aggiornamento biennale e ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Sospensione obbligatoria della singola attività imprenditoriale nel caso di lavoro sommerso/insicuro
L’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 modifica l’allegato I con l’ampliamento dei casi di sospensione per lavoro irregolare. La sospensione è obbligatoria in caso di violazione degli obblighi di sicurezza per le gravi violazioni riportate di seguito, che comportano anche il pagamento delle somme riferibili a ciascuna di esse.
Individuazione obbligatoria del Preposto
L’articolo 18 comma 1 è integrato con la lettera b bis, con l’obbligo di individuare quindi attraverso una nomina formale i preposti per lo svolgimento quotidiano delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19.
L’atto di nomina è bene sia contestualizzato alla realtà aziendale specificando le modalità per esercitare gli obblighi di cui è investito ogni preposto. Per questo aspetto torna utile l’implementazione di un sistema di gestione della sicurezza.
La vigilanza obbligatoria del preposto
L’art 19 comma 1 lettera a) ,modificato con la riforma, rafforza la figura del preposto il quale è obbligato a intervenire, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare comportamenti non sicuri dei lavoratori. Ciò significa che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo e quindi rappresenta un reato penale di pericolo.